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Disciplina della vendita diretta
a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali
(testo approvato in via definitiva dalla Camera dei
deputati il 26 luglio 2005)
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(A cura di Fabrizio Perotti, VIP DHS
Club dal 2001 e adesso con la qualifica di Chief Director)
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Si è ritenuto opportuno creare questa
pagina per contribuire a fare chiarezza tra le tante persone che, non
conoscendo ancora minimamente l'opportunità di lavoro offerta dal DHSC ai
Privati, potrebbero inizialmente porsi delle domande circa la legittimità
del lavoro stesso.
Più sotto, ogni singolo articolo del
testo di legge in questione, verrà confrontato con i fatti
incontrovertibili che costituiscono la realtà del DHSC.
Premessa:
- Il DHSC (Discount Home
Shoppers' Club, Inc.) è una Società legittimamente costituita e
presente sul mercato internazionale sin dal 1997, con Sede legale ed
operativa negli Stati Uniti d'America, Paese in cui severe leggi in materia
di tutela del consumatore, relativamente allo stesso argomento trattato in
questa pagina, esistono già da parecchi anni.
Chi lo desidera può vedere il
"Reliability Report" (Rapporto di Affidabilità) del DHS Club, emesso dal
"Better Business Bureau", rispettato organismo indipendente
americano che opera in difesa dei Consumatori, strettamente collegato alla
Federal Trade Commission (http://www.ftc.gov/ftc/consumer/home.html),
ente governativo americano che con grande autorevolezza, tutela sia i
consumatori che le Aziende da qualsiasi tipo di pratica commerciale
illegittima o fraudolenta.
- Il DHSC offre un'adesione
gratuita ad un organizzazione di consumatori per permettere di risparmiare
tempo e denaro a chiunque lo desideri, acquistando presso le centinaia di
aziende internazionali inserite all'interno del Centro Commerciale Online
ClubShop Mall. I Membri che successivamente desiderassero abbonarsi ai
Servizi Erogati dall'Azienda saranno liberi di farlo in qualsiasi momento.
Dal 1997 ad oggi oltre 3 milioni di persone da tutto il mondo si sono
iscritte al DHSC.
Per quanto riguarda il presente testo
di legge, riteniamo che contribuisca sufficientemente a tutelare la nostra
categoria sia in quanto consumatori sia in quanto Professionisti di Network
Marketing serio ed innovativo.
Sicuramente si tratta di un positivo passo avanti anche in Italia e
pensiamo che possa contribuire in futuro a far sparire migliaia di
estemporanee iniziative poco serie e truffe varie che da sempre danneggiano
questo settore del marketing, dando di conseguenza maggior credibilità
"certificata" a chi come il DHSC, continuerà ad operare
seriamente nell'industria del Network Marketing di ultima generazione.
Anzi, crediamo che se non fosse per le lungaggini burocratiche che ciò
inevitabilmente comporterebbe, il legislatore farebbe bene ad aggiungere al
testo di legge, proprio una sorta di certificazione che tuteli le Aziende
legittime presenti sul mercato e di conseguenza i consumatori che dovessero
decidere un giorno di lavorare con esse.
Questo per evitare la contropartita negativa che questa legge probabilmente
porterà con sè, poichè andrà a creare ancora maggior diffidenza nelle
persone che, totalmente disinformate (o male informate) o confuse, avranno
timore d'incappare in qualcuna delle sanzioni previste da questa legge e
quindi, "a scanso di equivoci" preferiranno rinunciare ad
iniziare la propria attività lavorativa in seno al DHS Club.
Un grosso danno per queste persone
"poco attente" che si sarebbe forse potuto evitare con una legge
più completa sotto questo punto di vista
Vediamo ora nel dettaglio i commenti
ai vari articoli:
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Articoli
della Legge
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Fatti
e Realtà DHSC
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ART.
1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si
intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio",
la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi,
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il
domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si
trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio,
di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a
domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione,
promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di
acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la
vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese",
l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla
lettera a).
2. Le disposizioni della presente
legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano
alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la
locazione di beni immobili.
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ART. 1.
a) Non applicabile al nostro caso
poichè i Soci DHSC lavorano alla propria attività esclusivamente dal
proprio domicilio, eventualmente presso aziende, ma assolutamente mai al
domicilio del privato consumatore finale.
b) idem
c) idem
2. Non applicabile
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ART.
2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a
domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in
materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
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ART. 2.
1. Non applicabile per le stesse
ragioni di cui sopra
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ART.
3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L'attività di incaricato alla
vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è
soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui
all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla
vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere
esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di
agenzia.
3. L'attività di incaricato alla
vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere
altresí esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia,
da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non
esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più
imprese.
4. La natura dell'attività di cui al
comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito
annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina
previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
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ART. 3.
1. Non applicabile per le stesse
ragioni di cui sopra
2. Idem
3. Idem
4. Idem (n.b.: indipendentemente da
questa legge è sempre consigliabile per tutti i collaboratori DHSC,
interpellare il proprio consulente fiscale in materia di dichiarazione dei
redditi)
5. Idem (n.b.: indipendentemente da
questa legge è sempre consigliabile per tutti i collaboratori DHSC,
interpellare il proprio consulente in materia di previdenza)
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ART.
4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita
diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta
a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita
diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi
economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita
diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3,
comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere
liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa
d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento
dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di
cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3,
ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione,
inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla
stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è
tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da
dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni
dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le
somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato
all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla
vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di
acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di
beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione
dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che
per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o
indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e
necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non
proporzionati al volume dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga
rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo
3, comma 1, è ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso
di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in
ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per
qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di
restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo
relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in
misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a
domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di
vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli è
responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate
rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a
domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di
riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto
regolare esecuzione presso i privati consumatori nè di concedere sconti o
dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla
vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito
dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare
esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione
devono essere stabilite per iscritto.
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ART. 4.
Relativo alla vendita diretta a
domicilio quindi non applicabile al nostro caso. Però è bene notare come
questo articolo, diretto a tutelare la persona, legittima ulteriormente il
DHS Club specialmente per quanto riguarda i seguenti articoli:
2. I Termini
Ufficiali dell'accordo di collaborazione per i nostri Membri VIP,
includono ampiamente quando richiesto da questo comma.
3. I Termini
Ufficiali dell'accordo di collaborazione per i nostri Membri VIP,
includono ampiamente quando richiesto da questo comma. Da sottolineare che
tutti i Soci e/o Collaboratori DHSC possono cancellare qualsiasi tipo di
iscrizione fatta, direttamente e senza alcun preavviso, con effetto
immediato e senza neanche la necessità di inviare una raccomandata. Inoltre
per i servizi a pagamento, anzichè solo 10 giorni a disposizione, per
venire rimborsato al 100% di qualsiasi quota pagata, è sufficiente che il Socio
DHSC cancelli il suo abbonamento entro 30 giorni dalla
sottoscrizione.
4. Con il DHSC nessuno ha alcun
obbligo di acquisto. Però anche in questo caso è utile vedere come anche
questo articolo a tutela della Persona, legittimi ulteriormente il DHSC, soprattutto
per quanto riguarda I Soci che decidono di sottoscrivere
l'abbonamento ai servizi di Business inclusi nel ClubAdvantage:
a) non esiste quest'obbligo nel DHSC
b) L'eventuale abbonamento ai servizi
di Business "ClubAdvantage" che i soci possono decidere di
sottoscrivere, è strettamente inerente all'attività commerciale svolta e ad
uso esclusivo della stessa. Inoltre data l'esiguità della quota di
abbonamento sia in assoluto che in rapporto all'elevato valore e contenuto
tecnologico dei servizi erogati con l'abbonamento stesso, tali servizi
rientrano ampiamente in quanto stabilito dal presente comma.
6. I Soci DHSC sono tutelati in
maniera ancor maggiore rispetto a quanto stabilito da questo comma. Infatti
oltre al normale diritto di recesso, hanno diritto al rimborso del 100%
entro 72 ore dall'avvenuta cancellazione, di qualsiasi quota pagata.
7. Vale anche per i soci DHSC
8. Vale anche per i soci DHSC
9. Vale anche per i soci DHSC
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ART.
5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la
realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo
economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero
reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere
o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o
attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresí, la promozione o
l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
"catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di
guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in
cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento
di un corrispettivo.
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ART. 5.
1. Il Lavoro dei collaboratori di
Marketing DHSC è fondato su quanto appreso nel corso di formazione
professionale incluso nell'abbonamento ClubAdvantage, il cui unico scopo è
quello di consentire a tutti i soci abbonati, di ottenere nel corso
del tempo, direttamente o attraverso altri componenti la struttura, i
massimi risultati di vendita relativamente a tutti i prodotti e servizi
offerti dalle centinaia di Aziende partners del DHSC e dal DHSC stesso.
2. Non applicabile al DHSC, la cui
iscrizione come soci è completamente gratuita e libera da vincoli.
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ART.
6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo
della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate
ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la
struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione
o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura
non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o
parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la
permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro
componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri
valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in
assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura,
materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di
formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale
in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
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ART. 6.
a) I soci DHSC oltre a non avere
assolutamente alcun obbligo di acquisto beneficiano della garanzia
incondizionata "30 giorni soddisfatti o rimborsati". Quindi
ancora una volta vengono tutelati in maniera ancora maggiore di quanto
richiesto dalla legge.
b) Al socio DHSC non è assolutamente
richiesta alcuna somma di denaro o altro per potersi iscrivere. Anche il
Socio che avesse sottoscritto l'abbonamento ai servizi ClubAdvantage
e che dovesse decidere di cancellare l'abbonamento stesso, può ritornare
alla condizione precedente di socio, senza dover pagare nulla.
c) Come già ampiamente spiegato non
esiste alcun obbligo di questo o altro tipo.
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ART.
7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di
vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative
di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire,
associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al
medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con
l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1
si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con
le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua
comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.
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ART. 7.
Alla luce dei fatti sopra esposti e
facilmente verificabili da chiunque in qualsiasi momento, è evidente che
per quanto riguarda l'aspetto legale i soci DHSC possono essere certi di
essere parte di un'organizzazione assolutamente legittima, integra, onesta
e trasparente.
Le giuste
sanzioni incluse nel presente testo di legge, si ritiene vadano a maggior
tutela non solo del consumatore, ma anche di chi da anni opera sul mercato
rispettando non solo la legge, ma soprattutto la dignità, i sogni e le
ambizioni di milioni di persone in tutto il mondo, offrendo una concreta
opportunità di lavoro serio, remunerativo e fruibile da tutti, nessuno
escluso.

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